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Siti web accessibili a norma di legge

Akabit è in grado di progettare e realizzare siti web accessibili, anche complessi, che rispettino la legge senza penalizzare gli aspetti grafici o di contenuto.

Se già disponete di un sito web, Akabit lo può mettere a norma di legge, senza stravolgimenti grafici né perdita di contenuti.

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Perché fare siti accessibili?

Rendere un sito accessibile significa permettere a chiunque di accedere facilmente alle pagine, consultarle, usufruire dei servizi e delle informazioni che offre indipendentemente dagli strumenti tecnologici a disposizione (hardware), dal sistema operativo, dagli strumenti di navigazione, dalle impostazioni del browser e a prescindere dalla velocità di connessione di cui si dispone e da eventuali disabilità fisiche o cognitive, o dalla maggiore/minore esperienza nell'uso di Internet.

In pratica, avere un sito accessibile significa non escludere nessuno dalla fruizione dei propri contenuti.

Moltissimi sono i siti tenuti al rispetto della legge Stanca sull'accessibilità dei siti web, anche se forse non lo sanno. Infatti, oltre a tutte le pubbliche amministrazioni, sono obbligate ad avere siti accessibili altre realtà:

  • enti pubblici economici;
  • aziende private concessionarie di servizi pubblici;
  • aziende municipalizzate regionali;
  • enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
  • aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;
  • aziende appaltatrici di servizi informatici.

(cfr. Legge 4/2004, art. 4 comma 3 e Legge Stanca: soggetti erogatori)

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Accessibilità: linee guida

A livello internazionale, l'accessibilità è valutata secondo le linee guida "WCAG 1.0" (Web Content Accessibility Guidelines) del WAI (Web Acessibility Initiative) che prevedono 3 diversi livelli contraddistinti da una, due o tre A. Il livello di massima accessibilità è contrassegnato dalla tripla A.

Negli USA, l'accessibilità dei siti web della amministrazioni pubbliche è regolamentata dalla "Section 508", una legge federale (cioè che vincola tutti gli Stati).

In Italia, invece, l'accessibilità dei siti web pubblici è regolamentata dalla legge 4/2004 (nota come legge Stanca, dal nome di Lucio Stanca, ministro dell'Innovazione tecnologica che l’ha promossa). Pur avendo molti punti in comune, le raccomandazioni e i requisiti di ciascuna normativa o linea guida non coincidono. È quindi possibile che un sito sia conforme alle raccomandazioni WCAG, ma non alla normativa italiana, per esempio.
Bisogna anche aggiungere che alcuni siti che si dichiarano conformi a livello AAA non lo sono affatto, ma poiché non ci sono controlli né sanzioni, tutto si basa sulla buona fede e l'onestà dei proprietari di siti web.

La normativa italiana è invece più rigida: il permesso di esporre il bollino di "sito accessibile" viene rilasciato, dopo la verifica, solo da un certificatore autorizzato.
La conformità alla legge Stanca è obbligatoria solo per i siti di soggetti pubblici (Pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici; aziende private concessionarie di servizi pubblici; aziende municipalizzate regionali; enti di assistenza e di riabilitazione pubblici; aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico; aziende appaltatrici di servizi informatici), realizzati o rinnovati dopo l'entrata del regolamento attuativo della legge.

Ma pensare all’accessibilità come a un fastidioso obbligo di legge è mettersi in una prospettiva sbagliata: essa deve essere piuttosto considerata un vantaggio, un "plus" di un sito web.